IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 16 che disciplina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 1973, n. 49, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige: organi della Regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° novembre 1973, n. 691, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi» e successive modificazioni; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», ed in particolare degli articoli 19 e 20 che prevedono che la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui, sulla base di una convenzione aggiuntiva da stipularsi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» e successive modificazioni; Visto il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 11 con il quale vengono confermate le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto l'art. 49, comma 1 del suddetto testo unico, come modificato dall'art. 216, comma 24 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che estende la durata dell'affidamento alla RAI della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo fino alla data del 31 ottobre 2016; Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010 - 2012, stipulato, ai sensi dell'art. 45 del sopra citato testo unico, tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai Radiotelevisione italiana e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2011 ed in particolare l'art. 17 recante «Iniziative specifiche per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali»; Vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 220 recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo», in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b), che prevede, tra l'altro, a modifica del citato art. 45, comma 1, del suddetto testo unico, che i contratti di servizio siano rinnovati ogni cinque anni; Visto l'accordo sottoscritto in data 30 novembre 2009, tra lo Stato, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Trentino Alto Adige, che ha stabilito, nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, che la Provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dall'anno 2010, assuma, tra l'altro, gli oneri riferiti alle trasmissioni di lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano (punto 5 dell'accordo); Visto l'art. 2, commi 106-125 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) che ha recepito i contenuti del predetto accordo disponendo, tra l'altro, il concorso finanziario della Provincia autonoma di Bolzano al riequilibrio della finanza pubblica, nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze»; Visti, in particolare, il comma 123 del suddetto art. 2 che, per quel che concerne le funzioni delegate in materia di trasmissioni radiotelevisive in lingua tedesca, ha rinviato agli «ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo [...] e la Provincia Autonoma di Bolzano» e il comma 125 secondo cui «fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010»; Tenuto conto che il nuovo atto convenzionale deve essere sottoscritto anche dalla Provincia autonoma di Bolzano che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, commi 106 - 125, della citata legge n. 191 del 2009, assume gli oneri relativi alle trasmissioni dei programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano; Vista la Convenzione stipulata in data 31 dicembre 2012 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'editoria, la Provincia autonoma di Bolzano e la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico in data 4 ottobre 2013; Considerato che occorre procedere al rinnovo della convenzione sottoscritta il 31 dicembre 2012, in scadenza alla data del 31 dicembre 2015; Visto il prospetto presentato da RAI per l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica per l'anno 2016; Vista la Convenzione stipulata in data 23 dicembre 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Provincia autonoma di Bolzano e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano; Considerato che, come comunicato con note del 31 luglio 2014 n prot. Rai Com /AD/3855/P e RAI/ALS/D/0011161, il ramo d'azienda della Rai Radiotelevisione italiana S.p.a. denominato «Area Commerciale» e' stato conferito, con efficacia 30 giugno 2014, a Rai Com S.p.a., societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della stessa Rai Radiotelevisione italiana S.p.a., e che sono stati trasferiti a Rai Com S.p.a. tutti i contratti, attivi e passivi, debiti e crediti, precedentemente di pertinenza dell'area commerciale; Visto il documento unico di regolarita' contributiva, con scadenza validita' il 4 marzo 2016, attestante la regolarita' contributiva di RAI Com S.p.a.; Vista la comunicazione di RAI Com S.p.a. sulla tracciabilita' dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni; Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014 con il quale l'on. Luca Lotti e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014 registrato alla Corte dei conti in data 8 maggio 2014, n. 1209, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Luca Lotti, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria; Decreta: Art. 1 1. E' approvata, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l'annessa convenzione stipulata, in data 23 dicembre 2015, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Provincia autonoma di Bolzano e RAI Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano, per il triennio 2016 - 2018. Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 settembre 2016 p. il Presidente il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con deleghe in materia di comunicazione, informazione ed editoria Lotti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 3136