IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri»   e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni  pubbliche»  e  successive   modificazioni   ed,   in
particolare, l'art. 16 che disciplina le funzioni  dei  dirigenti  di
uffici dirigenziali generali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre  2010,  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la  Repubblica
tutela con apposite norme le minoranze linguistiche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  31  agosto
1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il  Trentino  Alto
Adige» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  1°  febbraio
1973, n. 49, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale  per
il Trentino Alto Adige: organi della  Regione  e  delle  province  di
Trento e Bolzano e funzioni regionali» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  1°  novembre
1973, n. 691, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per
la regione Trentino Alto Adige concernente usi e  costumi  locali  ed
istituzioni culturali aventi carattere provinciale; manifestazioni ed
attivita'  artistiche,  culturali  ed  educative  locali  e,  per  la
Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi» e successive
modificazioni; 
  Vista la legge 14 aprile 1975, n.  103,  recante  «Nuove  norme  in
materia di diffusione radiofonica e televisiva»,  ed  in  particolare
degli articoli 19 e 20 che prevedono che la  societa'  concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui,  sulla  base
di una convenzione aggiuntiva da stipularsi  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, trasmissioni  radiofoniche  e  televisive  in
lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano; 
  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante «Norme di principio in
materia   di   assetto   del   sistema   radiotelevisivo   e    della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al  Governo  per
l'emanazione del testo unico  della  radiotelevisione»  e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  «Testo  unico  dei  servizi  di  media   audiovisivi   e
radiofonici» di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177  e
successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 11 con  il  quale
vengono confermate le competenze  in  materia  di  servizi  di  media
audiovisivi  e  radiofonici  attribuite  dalle  vigenti  norme   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto l'art. 49, comma 1 del suddetto testo unico, come  modificato
dall'art. 216, comma 24 del  citato  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, che estende la durata dell'affidamento  alla  RAI  della
concessione del servizio pubblico radiotelevisivo fino alla data  del
31 ottobre 2016; 
  Visto il Contratto nazionale  di  servizio  pubblico,  relativo  al
triennio 2010 - 2012, stipulato, ai  sensi  dell'art.  45  del  sopra
citato testo unico, tra il Ministero dello sviluppo  economico  e  la
Rai Radiotelevisione italiana e approvato con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico del 27 aprile 2011 ed in particolare  l'art.
17  recante  «Iniziative  specifiche  per  la  valorizzazione   delle
istituzioni e delle culture locali»; 
  Vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 220 recante «Riforma  della
RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo», in  particolare  l'art.
1, comma 1, lettera b), che prevede,  tra  l'altro,  a  modifica  del
citato art. 45, comma 1, del suddetto testo unico, che i contratti di
servizio siano rinnovati ogni cinque anni; 
  Visto l'accordo sottoscritto in  data  30  novembre  2009,  tra  lo
Stato, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Trentino
Alto Adige, che ha stabilito, nell'ambito del processo di  attuazione
del federalismo fiscale, che la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  a
decorrere dall'anno 2010, assuma, tra  l'altro,  gli  oneri  riferiti
alle trasmissioni di lingua tedesca e ladina di competenza della sede
RAI di Bolzano (punto 5 dell'accordo); 
  Visto l'art. 2, commi 106-125 della legge 23 dicembre 2009, n.  191
(finanziaria 2010) che ha recepito i contenuti del  predetto  accordo
disponendo, tra l'altro,  il  concorso  finanziario  della  Provincia
autonoma di Bolzano al riequilibrio  della  finanza  pubblica,  nella
misura di 100 milioni di euro annui a decorrere  dal  2010,  mediante
l'assunzione di oneri relativi  all'esercizio  di  funzioni  statali,
anche delegate, definite d'intesa con il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze»; 
  Visti, in particolare, il comma 123 del suddetto art.  2  che,  per
quel che concerne le funzioni delegate  in  materia  di  trasmissioni
radiotelevisive in lingua tedesca, ha rinviato agli «ulteriori  oneri
specificati mediante accordo tra il  Governo  [...]  e  la  Provincia
Autonoma di Bolzano» e il comma 125 secondo cui «fino  all'emanazione
delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni
delegate di cui ai  commi  122,  123  e  124,  lo  Stato  continua  a
esercitare le predette funzioni  ferma  restando  l'assunzione  degli
oneri a carico delle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  a
decorrere dal 1° gennaio 2010»; 
  Tenuto  conto  che  il  nuovo  atto   convenzionale   deve   essere
sottoscritto anche  dalla  Provincia  autonoma  di  Bolzano  che,  in
attuazione di quanto disposto dall'art. 2, commi  106  -  125,  della
citata legge  n.  191  del  2009,  assume  gli  oneri  relativi  alle
trasmissioni dei programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca
e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano; 
  Vista la Convenzione stipulata in data  31  dicembre  2012  tra  la
Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri -   Dipartimento    per
l'Informazione e l'editoria, la Provincia autonoma di  Bolzano  e  la
Rai  -  Radiotelevisione  italiana  S.p.a.  per  la  trasmissione  di
programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e  ladina  nella
Provincia autonoma di Bolzano, approvata con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico in data  4
ottobre 2013; 
  Considerato che occorre  procedere  al  rinnovo  della  convenzione
sottoscritta il 31 dicembre  2012,  in  scadenza  alla  data  del  31
dicembre 2015; 
  Visto  il  prospetto  presentato   da   RAI   per   l'alimentazione
dell'offerta concernente la programmazione televisiva  e  radiofonica
per l'anno 2016; 
  Vista la Convenzione stipulata in data  23  dicembre  2015  tra  la
Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri -   Dipartimento    per
l'informazione e l'editoria, la Provincia autonoma di Bolzano  e  Rai
Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e  televisivi
in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano; 
  Considerato che, come comunicato con note  del  31  luglio  2014  n
prot. Rai Com /AD/3855/P e RAI/ALS/D/0011161, il ramo d'azienda della
Rai Radiotelevisione italiana S.p.a. denominato «Area Commerciale» e'
stato conferito, con efficacia 30 giugno  2014,  a  Rai  Com  S.p.a.,
societa' soggetta all'attivita' di direzione  e  coordinamento  della
stessa  Rai  Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  e  che  sono  stati
trasferiti a Rai Com S.p.a. tutti  i  contratti,  attivi  e  passivi,
debiti   e   crediti,   precedentemente   di   pertinenza   dell'area
commerciale; 
  Visto il documento unico di regolarita' contributiva, con  scadenza
validita' il 4 marzo 2016, attestante la regolarita' contributiva  di
RAI Com S.p.a.; 
  Vista la comunicazione di RAI Com S.p.a. sulla  tracciabilita'  dei
flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge  n.  136  del  13
agosto 2010 e successive modificazioni; 
  Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24  novembre  2006,  n.
286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui
agli articoli 19 e 20 della  legge  14  aprile  1975,  n.  103,  sono
approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  delle
comunicazioni»; 
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  28
febbraio 2014 con  il  quale  l'on.  Luca  Lotti  e'  stato  nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2014 registrato alla Corte dei conti in data 8 maggio 2014,
n. 1209, con cui al Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  on.  Luca  Lotti,  sono  state  delegate  le
funzioni spettanti  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in
materia di informazione, comunicazione ed editoria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvata, ai sensi degli articoli 19 e  20  della  legge  14
aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l'annessa convenzione
stipulata, in data 23 dicembre 2015, tra la Presidenza del  Consiglio
dei ministri -  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria,  la
Provincia autonoma di Bolzano e RAI Com S.p.a. per la trasmissione di
programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e  ladina  nella
Provincia autonoma di Bolzano, per il triennio 2016 - 2018. 
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso,  per   gli   adempimenti   di
competenza,  all'Ufficio  del  bilancio  e  per   il   riscontro   di
regolarita' amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  Roma, 30 settembre 2016 
 
                          p. il Presidente 
                  il Sottosegretario di Stato alla 
                Presidenza del Consiglio dei ministri 
              con deleghe in materia di comunicazione, 
                      informazione ed editoria 
                                Lotti 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Padoan 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                               Calenda 
 

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2016 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 3136